Sez. 3, Sentenza n. 2269 del 26/07/1974 (Rv. 370637 - 01)
SOMMINISTRAZIONE (CONTRATTO DI) - PATTO DI PREFERENZA - SOGGETTO PASSIVO DELLA PRELAZIONE - OBBLIGO PRINCIPALE DI DARE LA PREFERENZA AL SOGGETTO ATTIVO - OBBLIGO COMPLEMENTARE DI COMUNICARE LE CONDIZIONI PROPOSTE DA TERZI - ACCETTAZIONE DEL TITOLARE DELLA PRELAZIONE - NOTIFICAZIONE - EFFETTI - MANCATA ACCETTAZIONE - LIBERTA DELLA CONTROPARTE DI STIPULARE CON TERZI - LIMITI - IDENTITA DELLE CONDIZIONI.*
SOMMINISTRAZIONE (CONTRATTO DI) - PATTO DI PREFERENZA - SOGGETTO PASSIVO DELLA PRELAZIONE - OBBLIGO PRINCIPALE DI DARE LA PREFERENZA AL SOGGETTO ATTIVO - OBBLIGO COMPLEMENTARE DI COMUNICARE LE CONDIZIONI PROPOSTE DA TERZI - ACCETTAZIONE DEL TITOLARE DELLA PRELAZIONE - NOTIFICAZIONE - EFFETTI - MANCATA ACCETTAZIONE - LIBERTA DELLA CONTROPARTE DI STIPULARE CON TERZI - LIMITI - IDENTITA DELLE CONDIZIONI.*
Dalla norma dell'art 1566 cod civ derivano al soggetto passivo della prelazione due obblighi: l'uno, principale, consistente nel dare la preferenza al soggetto attivo nella stipulazione di un contratto avente un determinato oggetto, o di ogni contratto, avente quell'oggetto, da stipularsi nel periodo di tempo, non maggiore di cinque anni, per il quale e stato concesso il diritto; l'altro, complementare, consistente nel comunicare al titolare della prelazione le condizioni proposte da terzi, per dargli modo di dichiarare se accetta di concludere il contratto a quelle condizioni. Nel caso in cui il titolare della prelazione dichiari di accettarle (e sempreche il patto di prelazione non disponga diversamente per effetto di speciali accordi), con la notificazione dell'accettazione nel termine stabilito il contratto resta concluso tra proponente e accettante alle condizioni comunicate, per l'avvenuto incontro dei consensi. Nel caso in cui il titolare della prelazione non accetti le condizioni comunicategli, o non dichiari esplicitamente, nel termine stabilito, di accettarle, egli decade dal diritto di essere preferito nella stipulazione di quel contratto le cui condizioni gli sono state comunicate, con la conseguenza che l'altra parte e libera di stipulare con un terzo, ma a condizioni che non siano piu favorevoli per il terzo di quelle comunicate all'avente diritto alla prelazione. Infatti, la stipulazione a condizioni diverse e piu convenienti per il terzo presuppone che questi le abbia proposte e che l'altra parte abbia stipulato il contratto col terzo senza previamente comunicarle, come le imponeva la norma dell'art 1566, secondo comma, al predetto avente diritto (il quale, appunto perche erano migliori di quelle da lui rifiutate, le avrebbe anche potuto accettare); omissione che si risolve in una violazione dell'Obbligo di colui che ha concesso la prelazione di porre l'altra parte in grado di esercitarla. (V 632'69, mass n 338865).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1566
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)