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Sez. 2, Sentenza n. 632 del 26/02/1969 (Rv. 338865 - 01)

VENDITA - PATTO DI PRELAZIONE - OBBLIGO DI NOTIFICAZIONE DELLA PROPOSTA - REQUISITI - NOTIFICAZIONE DELL'ACCETTAZIONE - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - MANCATA ACCETTAZIONE - OBBLIGO DEL PROPONENTE DI VENDERE A CONDIZIONI NON PIU FAVOREVOLI DI QUELLE INDICATE NELLA PROPOSTA.*
Stato
decisa il 1969-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338865-01

VENDITA - PATTO DI PRELAZIONE - OBBLIGO DI NOTIFICAZIONE DELLA PROPOSTA - REQUISITI - NOTIFICAZIONE DELL'ACCETTAZIONE - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - MANCATA ACCETTAZIONE - OBBLIGO DEL PROPONENTE DI VENDERE A CONDIZIONI NON PIU FAVOREVOLI DI QUELLE INDICATE NELLA PROPOSTA.*

In analogia con le Disposizioni positive relative alla prelazione legale, anche nella prelazione convenzionale l'obbligato e tenuto a notificare una proposta concreta, rispondente ai requisiti previsti dall'art. 1325 cod.civ., contenente le condizioni accettate da un terzo per procedere all'acquisto e che il destinatario puo soltanto o accettare o rifiutare. Con la notificazione dell'accettazione, nei termini, il contratto resta concluso tra proponente e accettante, per l'avvenuto incontro dei consensi. In Mancanza di accettazione, il proponente e obbligato a vendere a condizioni non piu favorevoli di quelle indicate nella proposta.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)