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Sez. 3, Sentenza n. 9001 del 27/08/1999 (Rv. 529474 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE, ALL'AGGIORNAMENTO ED ALL'ADEGUAMENTO DEL CANONE - TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE - IN GENERE | Somme percepite dal locatore a titolo di canone in eccesso rispetto alla misura legalmente consentita - Ripetibilità delle somme ancorché concordate tra locatore e conduttore quale corrispettivo delle prosecuzione nella detenzione dell'immobile dopo la scadenza del contratto - Dubbio di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 1999-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529474-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE, ALL'AGGIORNAMENTO ED ALL'ADEGUAMENTO DEL CANONE - TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE - IN GENERE

In tema di locazione di immobili urbani, il plesso normativo formato dagli artt. 34, 67, 68 e 79 della legge n. 392 del 1978, nel riconoscere al conduttore la ripetizione delle somme corrisposte al locatore a titolo di canone in eccesso rispetto alla misura legalmente consentita, anche in presenza di un accordo tra le parti in ordine a tale maggiorazione quale corrispettivo della permanenza nella detenzione dell'immobile dopo la scadenza del contratto, manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 3, 41 e 42 Cost., sotto il profilo che l'obbligo a carico del locatore di restituzione delle somme percepite in eccesso provocherebbe, di fatto, effetti ablativi della proprietà senza indennizzo, potendo le somme stesse superare l'attuale valore dell'immobile. Ed invero, l'entità della obbligazione restitutoria gravante sul locatore è esclusivamente collegata alla entità delle somme percepite in eccesso rispetto a quanto legalmente dovuto, e non anche al valore dell'immobile, che non determina la misura del debito, né viene ablato.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 67 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 68 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 41, Costituzione art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)