Sez. 3, Sentenza n. 8131 del 03/04/2009 (Rv. 607935 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE, ALL'AGGIORNAMENTO ED ALL'ADEGUAMENTO DEL CANONE - TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE - IN GENERE | Domanda di rimborso di somme corrisposte in eccedenza rispetto all'equo canone - Tentativo di conciliazione - Necessità - Esclusione - Condizioni - Sentenza definitiva di accertamento del canone e di condanna alla restituzione dei maggiori canoni versati - Mancata invocazione di nuove circostanze di fatto che giustifichino una diversa determinazione del canone.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE, ALL'AGGIORNAMENTO ED ALL'ADEGUAMENTO DEL CANONE - TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE - IN GENERE
In tema di locazione di immobili urbani ad uso abitazione, nella vigenza degli artt. 43 e 44 della legge 27 luglio 1978, n. 392, il conduttore che, ai sensi dell'art. 79 della citata legge, agisca nei confronti del locatore per ottenere la restituzione delle somme corrisposte in eccedenza rispetto all'equo canone, non è tenuto al previo esperimento del tentativo di conciliazione, ai sensi del suddetto art. 44, qualora sia già intervenuta, relativamente a quel contratto di locazione, sentenza definitiva di accertamento del canone equo dovuto e della misura dell'adeguamento periodico successivo, nonché di condanna del locatore alla restituzione dei maggiori canoni corrisposti nel periodo anteriore alla proposizione della domanda in ordine alla quale è stata pronunciata detta sentenza, ove non si invochi il sopravvenire di nuove circostanze di fatto che giustifichino una diversa determinazione del canone né il conduttore contesti, con riguardo al periodo successivo a quello per il quale è già intervenuta sentenza di restituzione, i criteri di aggiornamento del canone come operati dal locatore; in tal caso, infatti, non sussiste una controversia relativa alla determinazione, all'aggiornamento e all'adeguamento del canone, ma unicamente una controversia sul diritto del conduttore a ripetere quanto corrisposto in misura eccedente l'equo canone.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 43 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 44 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)