Sez. L, Sentenza n. 302 del 23/01/1985 (Rv. 438530 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - INDENNITÀ - DI PREAVVISO - RISCOSSIONE DI TALE INDENNITÀ - RINUNCIA AD IMPUGNARE LA IMMEDIATA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO NONOSTANTE LA MALATTIA DEL LAVORATORE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - INDENNITÀ - DI PREAVVISO - RISCOSSIONE DI TALE INDENNITÀ - RINUNCIA AD IMPUGNARE LA IMMEDIATA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO NONOSTANTE LA MALATTIA DEL LAVORATORE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
La mera riscossione, da parte del lavoratore, dell'indennità sostitutiva del preavviso non può costituire valida rinuncia a far valere in giudizio l'illegittimità della immediata risoluzione del rapporto nonostante la malattia dello stesso lavoratore, difettando i requisiti dell'univocità e della specificità ed essendo oltretutto radicalmente nulla, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, secondo comma cod. civ., una rinuncia che concerna un diritto, come quello suindicato, la cui acquisizione, nel suo oggetto concreto, è in fieri, atteso che il rapporto di lavoro rimane operante, ai sensi del secondo comma dell'art. 2110 cod. civ., nel periodo di malattia del lavoratore. (V 3970/77, mass n 387664).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)