Sez. L, Sentenza n. 3970 del 13/09/1977 (Rv. 387664 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - ACCETTAZIONE DELL'INDENNITA DI ANZIANITA E CONTESTUALE DICHIARAZIONE DI NON AVER NULL'ALTRO DA PRETENDERE PER DETERMINATI TITOLI - RINUNCIA AL DIRITTO DI AZIONE PER L'ILLEGITTIMITA DEL LICENZIAMENTO - INCLUSIONE IMPLICITA - INAMMISSIBILITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - ACCETTAZIONE DELL'INDENNITA DI ANZIANITA E CONTESTUALE DICHIARAZIONE DI NON AVER NULL'ALTRO DA PRETENDERE PER DETERMINATI TITOLI - RINUNCIA AL DIRITTO DI AZIONE PER L'ILLEGITTIMITA DEL LICENZIAMENTO - INCLUSIONE IMPLICITA - INAMMISSIBILITA.*
Poiche la rinunzia del prestatore di lavoro ai suoi diritti dev'essere, ancorche implicita, univoca e specifica, l'accettazione dell'indennita d'anzianita all'atto del licenziamento, accompagnata dalla dichiarazione di non avere null'altro da pretendere in relazione a determinati titoli (qualifica, competenze ordinarie e straordinarie, trasferte, ferie, ecc), non comporta la rinuncia al diritto di far valere in giudizio l'illegittimita del licenziamento. (V 1797/73, mass n 364764; (V 2280/65).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)