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Sez. 1, Sentenza n. 2611 del 20/09/1971 (Rv. 353735 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IN GENERE - PAGAMENTO CON RISERVA DI RIPETIZIONE - RIFIUTO DA PARTE DEL CREDITORE - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1971-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353735-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IN GENERE - PAGAMENTO CON RISERVA DI RIPETIZIONE - RIFIUTO DA PARTE DEL CREDITORE - LEGITTIMITA.*

Il creditore puo legittimamente rifiutare un pagamento offerto con riserva di ripetizione e ritenere l'inadempienza dell'obbligato, in quanto tale riserva contraddice al carattere soddisfattorio dell'attribuzione patrimoniale, essenza del pagamento, rendendo non definitiva tale attribuzione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2036, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1181

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)