Sez. 1, Sentenza n. 2611 del 20/09/1971 (Rv. 353735 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IN GENERE - PAGAMENTO CON RISERVA DI RIPETIZIONE - RIFIUTO DA PARTE DEL CREDITORE - LEGITTIMITA.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IN GENERE - PAGAMENTO CON RISERVA DI RIPETIZIONE - RIFIUTO DA PARTE DEL CREDITORE - LEGITTIMITA.*
Il creditore puo legittimamente rifiutare un pagamento offerto con riserva di ripetizione e ritenere l'inadempienza dell'obbligato, in quanto tale riserva contraddice al carattere soddisfattorio dell'attribuzione patrimoniale, essenza del pagamento, rendendo non definitiva tale attribuzione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2036, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1181
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)