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Sez. 1, Sentenza n. 7357 del 27/07/1998 (Rv. 517532 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IN GENERE | Pagamento con riserva di ripetizione - Carattere satisfattorio - Sussistenza - Cancellazione di ipoteca - Obbligo del creditore soddisfatto di prestare il consenso - Sussistenza.
Stato
decisa il 1998-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517532-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IN GENERE

L'adempimento del debitore costituisce un comportamento dovuto, preso in considerazione dal legislatore per la sua idoneità obiettiva a soddisfare l'interesse del creditore, prescindendo dall'elemento intenzionale dal quale tale atto sia eventualmente accompagnato, atteso che sia l'estinzione dell'obbligo che la realizzazione del diritto del creditore non sono disposti dalla legge in considerazione di una conforme volontà del "solvens", e che, proprio per questo, tale elemento, anche quando sia rilevabile in concreto, non assume alcun rilievo ai fini della qualificazione dell'atto in questione; ne consegue che eventuali riserve manifestate dal debitore al momento del pagamento non fanno venire meno il carattere satisfattorio della prestazione effettuata, e che, anche in presenza di un pagamento con riserva di ripetizione, devono ritenersi realizzate le condizioni di cui all'art. 2878 cod. civ. per la cancellazione di ipoteca e sussistente l'obbligo del creditore soddisfatto di prestare il consenso alla cancellazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1181, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2878, Cod. Civ. art. 2882, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2036, Cod. Civ. art. 1200, Cod. Civ. art. 1191

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)