Sez. 1, Sentenza n. 13282 del 05/10/2000 (Rv. 540783 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - VOTO - ADESIONI ALLA PROPOSTA - IN GENERE | Creditore non partecipante all'adunanza ex art. 174 legge fall. - Sua ammissione provvisoria come chirografario per l'intero credito - Adesione successiva alla proposta di concordato - Limitazione del proprio voto alla parte di credito da lui ritenuta chirografaria - Ammissibilità - Esclusione - Conseguenze - Estensione dell'adesione all'intero ammontare del credito ammesso.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - VOTO - ADESIONI ALLA PROPOSTA - IN GENERE
Nella procedura di concordato preventivo, ai creditori che non abbiano partecipato all'adunanza prevista dagli artt. 174 ss legge fall. (sede preposta "naturaliter" alla risoluzione delle eventuali contestazioni) è consentita, ex art. 178 quarto comma stessa legge, l'adesione successiva, ma soltanto in relazione al credito risultante dalla delibazione sommaria effettuata dal giudice delegato ai fini dell'ammissione provvisoria. Ne consegue che il creditore ammesso come chirografario per l'intero suo credito ha piena legittimazione, anche se si ritenga invece creditore in tutto o in parte privilegiato, ad esprimere la sua adesione, che andrà comunque considerata relativa all'intero ammontare del credito riconosciutogli e provvisoriamente ammesso, senza che spieghi influenza né l'eventuale dichiarazione di limitare il proprio voto alla sola parte di credito da lui ritenuto chirografario, né l'eventuale rinuncia parziale alla prelazione, ove egli ritenga il proprio credito "tout court" privilegiato.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 174, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 174, Legge Falliment. art. 176, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 176, Legge Falliment. art. 178, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 178 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)