Sez. 1, Sentenza n. 4977 del 14/03/2016 (Rv. 638902 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - VOTO - ADESIONI ALLA PROPOSTA - IN GENERE | Domanda di concordato depositata anteriormente all'entrata in vigore del d.l. n. 83 del 2012 - Voto dei creditori - Principio del silenzio-assenso ex art. 178 l.fall. novellato - Inapplicabilità - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - VOTO - ADESIONI ALLA PROPOSTA - IN GENERE
In tema di voto nel concordato preventivo, il principio del cd. silenzio-assenso previsto dall'art. 178, comma 4, l.fall., come modificato dall'art. 33, comma 1, del d.l. n. 83 del 2012 nel testo risultante dalla conversione nella l. n. 134 del 2012, si applica a tutti i procedimenti per concordato preventivo la cui domanda sia stata depositata a far data dal giorno 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, del menzionato decreto legge). Ne consegue che la disposizione così novellata non costituisce la regola di organizzazione delle adesioni alle proposte concordatarie presentate prima di tale data, anche se il nuovo regime era già vigente alla data di ammissione alla suddetta procedura. concordataria.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 178 com. 4, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 33 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 33 com. 3 CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)