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Sez. 1, Sentenza n. 23964 del 15/05/2008 Cc. (dep. 12/06/2008) Rv. 240200 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CASI DI RICORSO | Remissione della querela in pendenza di ricorso inammissibile - Accettazione intervenuta successivamente alla decisione della corte di cassazione - Esperibilità del rimedio ex art. 625 bis cod. proc. pen. - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-05-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240200-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CASI DI RICORSO

È inammissibile il rimedio previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen. volto a far rilevare l'errore percettivo in cui sia incorsa la Corte di cassazione nel dichiarare l'inammissibilità del ricorso per cassazione, omettendo di valutare la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso, quando la sua accettazione sia avvenuta successivamente alla decisione stessa. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha altresì escluso - in considerazione della mancata tempestiva accettazione - che il ricorso potesse qualificarsi come istanza di revisione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 152, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)