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Sez. 5, Sentenza n. 46822 del 13/11/2007 Cc. (dep. 17/12/2007) Rv. 238884 - 01

IMPUGNAZIONI - REVISIONE - CASI | Sentenza della Corte di cassazione che abbia dichiarato inammissibile il ricorso, omettendo di considerare l'intervenuta remissione di querela - Ipotesi riconducibile alla disciplina della revisione e non a quella di cui all'art. 625 bis, comma terzo, cod. proc. pen. - Ragioni.
Stato
decisa il 2007-11-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238884-01

IMPUGNAZIONI - REVISIONE - CASI

Non sussistono le condizioni per l'esercizio d'ufficio del potere di rilevazione dell'errore materiale di cui all'art. 625 bis, comma terzo, cod. proc. pen., nel caso in cui la Corte di cassazione abbia dichiarato inammissibile il ricorso omettendo di considerare l'intervenuta remissione di querela, documentalmente presente in atti, unitamente alla relativa accettazione. Detta ipotesi non integra un errore materiale, ma un errore di fatto, avente natura percettiva, sottratto al potere del giudice di legittimità nell'ambito della procedura d'ufficio di cui all'art. 625 bis, comma terzo, cod. proc. pen., suscettibile peraltro di revisione da parte del giudice competente (e in tal senso la S.C. ha qualificato la domanda dell'interessato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)