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Sez. L, Sentenza n. 1576 del 21/02/1985 (Rv. 439560 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - RETRODATAZIONE FITTIZIA DELL'APPARTENENZA ALLA CATEGORIA FINALE DEL LAVORATORE PROVENIENTE DA UNA CATEGORIA INFERIORE - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1985-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439560-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - RETRODATAZIONE FITTIZIA DELL'APPARTENENZA ALLA CATEGORIA FINALE DEL LAVORATORE PROVENIENTE DA UNA CATEGORIA INFERIORE - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE.*

Il disposto dell'art. 2120 cod. civ., nella sua originaria formulazione prima della legge n. 297 del 1982, non consente - a meno che non risulti un'espressa volontà contraria nel contratto collettivo, od individuale, di lavoro - la retrodatazione fittizia - ai fini della liquidazione dell'indennità di anzianità - della appartenenza alla categoria finale del lavoratore che provenga da una categoria inferiore, giacché, se il legislatore avesse voluto come regola generale la retrodatazione del servizio nell'ultima qualifica, si sarebbe limitato a prevedere soltanto l'"ultima retribuzione" come base di calcolo dell'indennità di anzianità senza bisogno di fare quel riferimento - che invece appare nella norma citata - alla "categoria alla quale appartiene il prestatore di lavoro", essendo l'ultima retribuzione necessariamente relativa alla categoria finale. (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto la retrodatazione della appartenenza del lavoratore all'ultima qualifica sul presupposto, tra l'altro, che il contratto collettivo non prevedesse espressamente la liquidazione a scaglioni). (V 2918/84, mass n 434968; (V 6265/81, mass n 417071; (V 2869/80, mass n 406615).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)