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Sez. L, Sentenza n. 2869 del 29/04/1980 (Rv. 406615 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA DI ANZIANITA PER I DIPENDENTI DELL'INDUSTRIA COTONIERA.*
Stato
decisa il 1980-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406615-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA DI ANZIANITA PER I DIPENDENTI DELL'INDUSTRIA COTONIERA.*

L'interpretazione dei contratti collettivi di lavoro e censurabile in Sede di legittimita esclusivamente sotto il profilo della corretta applicazione da parte del giudice del merito dei canoni ermeneutici sanciti dalle norme di cui agli artt 1362 e 1371 del codice civile nonche per quanto attiene all'intrinseca razionalita della motivazione. (nella specie, la suprema Corte ha ritenuto che non viola i canoni ermeneutici la decisione del giudice del merito che ha interpretato l'art 14, parte generale, del CCNL 20 luglio 1973, per i dipendenti dell'industria cotoniera, nel senso che la norma collettiva ha unicamente affermato il principio dell'infrazionabilita dell'anzianita di servizio, senza porre uno specifico criterio di calcolo della stessa nel caso di passaggio di qualifica intercorso durante il rapporto, derivandone la conseguenza che correttamente si era liquidata l'indennita di anzianita sulla base dell'ultima retribuzione ma con i coefficienti di calcolo stabiliti dal CCNL per la qualifica nella quale l'anzianita era maturata).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Contr. Coll. 20/07/1973 num. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)