Sez. 5, Sentenza n. 138 del 27/01/1970 Ud. (dep. 18/04/1970) Rv. 114497 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI -PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - ORDINANZA - IN GENERE - ORDINANZE DI AMMISSIBILITA O DI INAMMISSIBILITA DELLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE -INOPPUGNABILITA.*
IMPUGNAZIONI PENALI -PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - ORDINANZA - IN GENERE - ORDINANZE DI AMMISSIBILITA O DI INAMMISSIBILITA DELLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE -INOPPUGNABILITA.*
Le ordinanze che ammettono o respingono la Costituzione di parte civile non sono impugnabili, sia che si contesti la soggettivita del diritto a costituirsi, sia che si contesti la rappresentanza dell'avente diritto o le formalita della Costituzione, e cio a norma dell'art 190 cod proc pen, che stabilisce l'impugnabilita dei provvedimenti del giudice nel solo caso in cui la legge la preveda. Gli articoli 97 e segg cod proc pen non prevedono impugnazione alcuna, e cio in quanto l'ordinanza di ammissione non pregiudica la decisione del giudice sul diritto della parte ad ottenere il risarcimento dei danni, ne preclude agli interessati (parte civile, imputato e responsabile civile) il diritto di impugnare la sentenza sul relativo capo, come l'ordinanza di rigetto non impedisce al danneggiato di esercitare l'Azione in Sede civile. (V 100413, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 97
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)