Sez. 3, Sentenza n. 1776 del 25/11/1981 Ud. (dep. 19/02/1982) Rv. 152385 - 01
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - AMMISSIONE - ESCLUSIONE - ORDINANZE RELATIVE - RELAZIONE CON IL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO.*
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - AMMISSIONE - ESCLUSIONE - ORDINANZE RELATIVE - RELAZIONE CON IL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO.*
L'ordinanza di ammissione o di esclusione della parte civile, non ha contenuto preclusivo, perché l'incontestabilità di dette ammissioni od esclusioni ha solo una finalità processuale ed è voluta dalla legge, unicamente per motivi di celerità. Infatti l'essere ammesso come parte civile nel giudizio penale non equivale per sè solo al riconoscimento del diritto al risarcimento del danno ed alle restituzioni, per modo che la sentenza di condanna dello imputato debba senz'altro contenere anche la condanna al detto risarcimento o alle restituzioni a favore della parte civile che, ammessa, sia stata presente ed abbia concluso, così come la ordinanza che respinge la parte civile non pregiudica il successivo Esercizio dell'Azione in giudizio civile. (Conf mass n 142602; (Conf mass n 138049; (Conf mass n 132774; (Conf mass n 114497).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 97, Cod. Proc. Pen. art. 98 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 99 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 439 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)