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Sez. 3 - , Sentenza n. 14981 del 11/05/2022 (Rv. 664824 - 02)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE | Surrogazione dell’assicurazione sociale nei diritti del danneggiato da circolazione stradale - Silenzio dell’assicuratore sociale nel termine di cui all’art. 142, comma 3, c. ass. - Volontà di quest’ultimo di surrogarsi al danneggiato - Conoscenza da parte dell’assicuratore della r.c.a. - Obbligo di accantonamento delle somme necessarie - Sussistenza.
Stato
decisa il 2022-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664824-02

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE

Il silenzio dell'assicuratore sociale nel termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 142 c.ass. non libera l'assicuratore della r.c.a. dall'obbligo di accantonamento ivi previsto, se quest'ultimo, al momento in cui versa il risarcimento alla vittima, abbia già appreso "aliunde", in qualunque modo, della volontà dell'assicuratore sociale di surrogarsi al danneggiato.

Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1189, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 142

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)