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Sez. 3, Ordinanza n. 6716 del 13/03/2024 (Rv. 670765-02)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE | Surrogazione dell'assicurazione sociale nei diritti del danneggiato da circolazione stradale - Pagamento operato dall'assicuratore della r.c.a. senza il rispetto delle formalità ex art. 142 del d.lgs. n. 209 del 2005 - Liberazione nei confronti dell'Inail - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670765-02

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE

In tema di surrogazione dell'assicurazione sociale nei diritti del danneggiato da circolazione stradale, il pagamento eseguito dalla compagnia di assicurazione in favore degli aventi diritto, senza il rispetto delle formalità di cui all'art. 142 del d.lgs. n. 209 del 2005, non è idoneo a liberare la medesima nei confronti dell'Inail, non potendo trovare applicazione, in tale ipotesi e in ragione della colpa del solvens, la regola dell'art. 1189 c.c. sul pagamento al creditore apparente.

Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1189, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 142

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)