Sez. 3 - , Sentenza n. 23157 del 25/07/2022 (Rv. 665429 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Giudice di pace - Soppressione dell'ufficio ai sensi del d.lgs. n. 156 del 2012 - Conseguenze sui giudizi pendenti - Soppressione divenuta operativa nelle more tra citazione e prima udienza - Fattispecie.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE
In applicazione del combinato disposto del d.lgs. n. 156 del 2012 e del d.m. 7 marzo 2014, gli uffici del giudice di pace soppressi per i quali non vi sia stata "istanza di mantenimento" da parte degli enti locali cessavano di funzionare dal 29 aprile 2014, ma le udienze già fissate - o dal giudice con ordinanza, o indicate nell'atto di citazione - dovevano essere tenute dinanzi ai medesimi uffici per i sei mesi successivi alla soppressione e, cioè, sino al 29 ottobre 2014. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'atto di citazione notificato il 3 marzo 2014, con udienza di prima comparizione fissata in citazione per il 18 giugno 2014, dovesse essere iscritto presso il giudice di pace soppresso, non trattandosi di "nuovo procedimento", dato che il procedimento civile introdotto con citazione pende dal momento della notifica, eseguita in data anteriore alla soppressione).
DM Grazia e Giustizia 10/11/2014, DM Grazia e Giustizia 07/03/2014 art. 5, DM Grazia e Giustizia 07/03/2014 art. 6, DM Grazia e Giustizia 07/03/2014 art. 7, Decreto Legisl. 07/09/2012 num. 156 art. 4, Decreto Legisl. 07/09/2012 num. 156 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)