Sez. 3 - , Sentenza n. 15171 del 20/06/2017 (Rv. 644745 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Procedimento civile - Sopravvenuta modifica delle circoscrizioni giudiziarie ex d.lgs. n. 155 del 2012 - Udienza fissata davanti ad uno degli uffici destinati alla soppressione per una data successiva a quella di efficacia della nuova normativa – Regime intertemporale ex art. 9, comma 2-bis, del d.lgs. citato - Applicabilità - Conseguenze - Luogo di espletamento - Ufficio competente ex art. 2 del d.lgs. citato - Conferma della designazione del medesimo giudice alla trattazione della causa - Ammissibilità.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 155 del 2012, che ha disposto la soppressione dei tribunali, delle sezioni distaccate e delle procure della Repubblica di cui alla tabella A ad esso allegata, le udienze fissate nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto e quella della sua efficacia, ovvero tra il 13 settembre 2012 ed i dodici mesi successi a tale data, giusta i commi 1 e 2 dell’art. 11 del citato d.lgs., ove chiamate davanti ad uno degli uffici destinati alla soppressione, dovevano essere tenute «presso i medesimi uffici», mentre quelle fissate per una data successiva dovevano essere tenute «dinanzi all'ufficio competente a norma dell'articolo 2»; tali disposizioni non escludevano, tuttavia, che il giudice designato rimanesse il medesimo, imponendo unicamente il rispetto della sopravvenuta soppressione dell’Ufficio o della sezione distaccata.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2012 num. 155 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2012 num. 155 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2012 num. 155 art. 9, Decreto Legisl. 07/09/2012 num. 155 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)