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Sez. 5, Sentenza n. 38391 del 12/05/2017 Ud. (dep. 01/08/2017) Rv. 271121 - 01

REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA | Riscossione di un credito finalizzato al deposito di cauzione per l'ammissione a concordato preventivo - Bancarotta per distrazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2017-05-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271121-01

REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA

In tema di reati fallimentari, non integra distrazione, rilevante ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la riscossione di un credito avvenuta successivamente alla nomina del commissario giudiziale e la successiva utilizzazione delle somme così ricevute per il deposito della cauzione preordinata all'ammissione al concordato preventivo, essendo quest'ultimo un adempimento imposto dalla legge fallimentare a seguito dell'esercizio della facoltà di scelta della procedura concordataria.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)