diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 26444 del 28/05/2014 Cc. (dep. 18/06/2014) Rv. 259849 - 01

REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA | Distrazione commessa prima dell'ammissione al concordato preventivo - Società non dichiarata fallita - Disposizione di cui all'art. 236, comma secondo, della l. fall. - Applicabilità.
Stato
decisa il 2014-05-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259849-01

REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA

In tema di reati fallimentari, le condotte distrattive poste in essere prima dell'ammissione al concordato preventivo rientrano, anche nel caso in cui la società non sia poi dichiarata fallita, nell'ambito previsionale dell'art. 236, comma secondo, L.F. il quale, in virtù dell'espresso richiamo all'art. 223 L.F., punisce i fatti di bancarotta previsti dall'art. 216 L.F., commessi da amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società fallite.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 236 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)