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Sez. 3, Ordinanza n. 22078 del 27/06/2026 (Rv. 678791-01)

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA - MANCATA RISPOSTA | Interrogatorio formale - Mancata risposta - Conseguenze - Ammissione dei fatti dedotti - Esclusione - Facoltà del giudice di ritenere provati i fatti oggetto dell'interrogatorio - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2026-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678791-01

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA - MANCATA RISPOSTA

In tema di prove, l'art. 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio formale, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova.

Cod. Proc. Civ. art. 232 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)