Sez. 5, Sentenza n. 10053 del 28/06/1988 Ud. (dep. 18/10/1988) Rv. 179434 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - PROVA - AMMISSIBILITÀ - REQUISITI.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - PROVA - AMMISSIBILITÀ - REQUISITI.*
Nel giudizio per decreto penale la prova del legittimo impedimento dell'imputato a comparire nel giudizio di opposizione può essere data utilmente anche dopo la pronuncia della sentenza emessa ai sensi dell'art. 510 cod. proc. pen., purché l'impedimento sia dipeso da caso fortuito o forza maggiore e sia stato immediatamente comunicato dall'interessato, in modo da porre il giudice in grado di valutarne la congrua gravità al fine dell'eventuale rinvio del dibattimento. (Conf mass n 168354; (Conf mass n 166755; (Conf mass n 163227).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 510 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)