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Sez. 4, Sentenza n. 10216 del 13/04/1984 Ud. (dep. 17/11/1984) Rv. 166755 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - PROVA TARDIVA - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-04-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/166755-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - PROVA TARDIVA - RILEVANZA - CONDIZIONI.*

Nel giudizio per decreto penale la prova tardiva dell'impedimento dell'opponente a comparire nel dibattimento è ammissibile a condizione che almeno la semplice notizia dell'impedimento venga comunicata con tempestività al giudice prima che egli, in seguito all'assenza ingiustificata dell'interessato, provveda a dichiarare esecutivo il decreto stesso. La comunicazione, però, deve essere formulata in modo tale che gli elementi portati a conoscenza del pretore siano idonei a porre il giudice in grado di valutare la congrua gravità dello impedimento addotto, sia pure con riserva di prova successiva, al fine di legittimare il richiesto rinvio del dibattimento per assenza giustificata dell'opponente. (V mass n 160288; (V mass n 153471).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 510 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)