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Sez. L - , Ordinanza n. 2292 del 30/01/2018 (Rv. 647305 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Domanda di restituzione somme corrisposte in esecuzione sentenza di primo grado - Proposizione in appello - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2018-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647305-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE

La richiesta di restituzione di somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, anche nel rito del lavoro, consegue alla richiesta di modifica della decisione impugnata e, non costituendo domanda nuova, è ammissibile in appello, se formulata, a pena di decadenza, con l'atto di gravame, ove a tale momento la sentenza sia stata già eseguita, ovvero nel corso del giudizio, qualora l'esecuzione sia avvenuta dopo la proposizione dell'impugnazione; la sua proposizione è, invece, preclusa nella comparsa conclusionale, o nel rito del lavoro nele "note conclusionali", trattandosi di atto di carattere meramente illustrativo, senza che rilevi che la decisione di primo grado sia stata messa in esecuzione tra l'udienza di conclusioni e la scadenza del termine per il deposito delle relative comparse.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)