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Sez. 3, Sentenza n. 1324 del 26/01/2016 (Rv. 638652 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Domanda di restituzione di somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado - Novità - Esclusione - Proposizione nel corso del giudizio di appello - Ammissibilità - Condizioni - Proponibilità con la comparsa conclusionale - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638652-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE

La richiesta di restituzione di somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado consegue alla richiesta di modifica della decisione impugnata, sicché non costituisce domanda nuova ed è ammissibile in appello, ma deve essere formulata, a pena di decadenza, con l'atto di gravame se, a tale momento, la sentenza sia stata già eseguita, ovvero nel corso del giudizio qualora l'esecuzione sia avvenuta dopo la proposizione dell'impugnazione, restando, invece, preclusa la proposizione della domanda con la comparsa conclusionale, trattandosi di atto di carattere meramente illustrativo, senza che rilevi, in senso contrario, l'avvenuta messa in esecuzione della decisione di primo grado tra l'udienza di conclusioni e la scadenza del termine per il deposito delle relative comparse.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 389

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)