Sez. 1, Sentenza n. 5061 del 09/03/2006 (Rv. 590886 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - GIUDIZIALE - CON ADDEBITO | Domanda di addebito - Natura - Domanda autonoma - Conseguenze - Impugnazione specifica del capo della sentenza concernente il rigetto della domanda di addebito - Necessità - Doglianza concernente la mancata ammissione di prova testimoniale diretta a comprovare la condotta del coniuge - Implicita impugnazione del rigetto della domanda di esclusione dell'addebitabilità della separazione a detto coniuge - Configurabilità - Esclusione.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - GIUDIZIALE - CON ADDEBITO
Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, posto che la richiesta di addebito ha natura di domanda autonoma sia rispetto a quella di separazione, sia a quella di assegno di mantenimento, essa esige una specifica impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte di merito che aveva escluso che potesse ritenersi implicitamente impugnato il capo della decisione di primo grado, relativo al rigetto della domanda di addebito della separazione, sulla base della semplice doglianza relativa alla mancata ammissione di una prova testimoniale, già dedotta in primo grado, al fine di dimostrare elementi di responsabilità a carico del coniuge dell'appellante, e, pertanto, aveva ritenuto inammissibile la prova in quanto irrilevante).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)