Sez. 1, Sentenza n. 5173 del 30/03/2012 (Rv. 621895 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - GIUDIZIALE - CON ADDEBITO | Richiesta di addebito - Natura - Domanda autonoma - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Scindibilità della pronuncia e formazione del giudicato sulla domanda di separazione ove non impugnata - Proposizione della domanda di divorzio in pendenza del giudizio relativo all'addebito - Ammissibilità.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - GIUDIZIALE - CON ADDEBITO
Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, la richiesta di declaratoria di addebitabilità, avanzata ai sensi dell'art. 151 cod. civ., comma secondo, dalla parte attrice con l'atto introduttivo o dalla parte convenuta in via riconvenzionale, ha natura di domanda autonoma, ampliando il tema dell'indagine su fatti ulteriori ed indipendenti da quelli giustificativi del regime di separazione e determinando una statuizione aggiuntiva, dotata di propri effetti di natura patrimoniale; ne discende la scindibilità della pronuncia sulla domanda di separazione e la consolidabilità della stessa, ove non impugnata, nel giudicato, che autorizza la proposizione della successiva domanda di divorzio, nonostante la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di addebito dalla separazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 com. 2 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)