Sez. 1, Sentenza n. 2708 del 09/11/1964 (Rv. 304058 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE DIRETTE - SUI REDDITI - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - CONTENUTO - INDICAZIONE NEGATIVA - INESISTENZA DELLA DICHIARAZIONE - CONSEGUENZE - PRESUNZIONE DI AUMENTO DEL PRECEDENTE REDDITO - PROVA CONTRARIA - INAMMISSIBILITA.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE DIRETTE - SUI REDDITI - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - CONTENUTO - INDICAZIONE NEGATIVA - INESISTENZA DELLA DICHIARAZIONE - CONSEGUENZE - PRESUNZIONE DI AUMENTO DEL PRECEDENTE REDDITO - PROVA CONTRARIA - INAMMISSIBILITA.*
La dichiarazione dei redditi, che il contribuente e obbligato a presentare, deve contenere, per espressa disposizione di legge, l'indicazione specifica degli elementi attivi e passivi necessari, per la Determinazione dei valori imponibili, all'ufficio delle imposte, che dev'essere in grado di procedere ai relativi accertamenti. Una dichiarazione dei redditi che contenga soltanto l'indicazione 'negativà, ancorche fatta sulla scheda fornita dall'amministrazione delle Finanze, non e una dichiarazione incompleta che possa essere, comunque, integrata dall'ufficio fiscale, ma e giuridicamente inesistente, perche priva di qualsiasi contenuto sostanziale, non essendovi indicato quel minimo di elementi necessari per la sua Rilevanza ai fini tributari. L'inesistenza giuridica della dichiarazione imposta che essa deve ritenersi come non presentata, con la conseguenza che, in tale ipotesi, e applicabile la disposizione secondo cui, in caso di omessa dichiarazione, l'imposta e applicata sul reddito accertato per il periodo di imposta precedente, aumentato del dieci per cento. Contro questa presunzione di aumento del reddito non e ammessa la prova contraria da parte del contribuente perche la legge prevede che essa possa essere rimossa soltanto dall'ufficio delle imposte, al quale e consentito di procedere all'accertamento di un maggiore reddito.*
Riferimenti normativi: Legge 05/07/1951 num. 573 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)