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Sez. 5, Ordinanza n. 1879 del 28/01/2021 (Rv. 660302 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE | Dichiarazione dei redditi - Omessa indicazione di proventi e spese - Equiparazione all'omessa dichiarazione - Esclusione - Dichiarazione integrativa - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2021-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660302-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE

In tema di imposta sui redditi, la dichiarazione che contiene la sola indicazione delle generalità del contribuente non preclude la sua giuridica esistenza e, quindi, l'ammissibilità di una dichiarazione integrativa volta a correggere l'omessa indicazione degli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione dell'imponibile.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)