Sez. 1, Sentenza n. 5146 del 22/11/2017 Cc. (dep. 02/02/2018) Rv. 272061 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA | Annullamento con rinvio relativo solo ad alcuni dei coimputati - Individuazione del giudice dell'esecuzione per gli altri coimputati - Giudice del rinvio - Competenza - Sussistenza.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA
Il giudice dell'esecuzione competente, nel caso di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione solo nei confronti di alcuni coimputati, si individua, anche per i coimputati per i quali la sentenza di appello sia divenuta definitiva, nel giudice di rinvio. (In motivazione la Corte ha osservato che l'interpretazione si fonda, oltre che sul dato letterale dell'art. 665, comma 3, cod. proc. pen., sul principio ordinamentale dell'unicità del giudice dell'esecuzione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)