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Sez. 1, Sentenza n. 637 del 03/02/1998 Cc. (dep. 21/03/1998) Rv. 210114 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA | Appartenenza ad un unico giudice - Competenza spettante al giudice di rinvio, diverso territorialmente solo per alcuni imputati - Attrazione in esso della competenza anche per quelli non interessati dal giudizio di rinvio - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-02-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210114-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA

L'art. 665, comma terzo, cod. proc. pen., riproducendo sostanzialmente l'art. 629 di quello abrogato, ha ribadito il principio di unicità del giudice dell'esecuzione, comprendendo nella competenza del giudice di rinvio anche l'esecuzione nei confronti dei coimputati per i quali non fu pronunciato l'annullamento, in sede di legittimità, della sentenza di appello. (Fattispecie nella quale il rinvio era stato disposto ad altra Corte d'appello per un aspetto di sostanziale riforma della sentenza di primo grado, e cioè il diniego di applicazione della diminuente per il rito abbreviato, con la conseguenza del radicamento della competenza "in executivis" del giudice di rinvio, che aveva provveduto sul punto con sentenza passata per ultima in cosa giudicata).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 665 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 665 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)