Sez. 1, Sentenza n. 4195 del 19/09/1978 (Rv. 393824 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - MOTIVI DEL RICORSO - PER QUESTIONI DI FATTO - POTERI DELLA COMMISSIONE CENTRALE - IMPOSTE DIRETTE SUI REDDITI - ESENZIONE DECENNALE PREVISTA DALL'ART 8 DELLA LEGGE N 635 DEL 1957 (NUOVE ATTIVITA ARTIGIANE E PICCOLE INDUSTRIE SORTE IN LOCALITA DEPRESSE) - PRESUPPOSTI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - AMMISSIBILITA.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - MOTIVI DEL RICORSO - PER QUESTIONI DI FATTO - POTERI DELLA COMMISSIONE CENTRALE - IMPOSTE DIRETTE SUI REDDITI - ESENZIONE DECENNALE PREVISTA DALL'ART 8 DELLA LEGGE N 635 DEL 1957 (NUOVE ATTIVITA ARTIGIANE E PICCOLE INDUSTRIE SORTE IN LOCALITA DEPRESSE) - PRESUPPOSTI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - AMMISSIBILITA.*
A termini dell'art 26 del DPR 26 ottobre 1972, n 636, la Competenza della commissione tributaria centrale comprende non soltanto l'accertamento delle violazioni di legge, processuale e sostanziale, commesse dalla commissione tributaria di secondo grado che ha pronunciato la decisione impugnata, ma anche l'esame (e il riesame) di questioni di fatto, escluse quelle relative alla valutazione estimativa o alla misura delle pene pecuniarie. Tali poteri, che hanno la stessa ampiezza di quelli spettanti al giudice ordinario in materia tributaria, come risultano dall'art 40 del decreto predetto, sono percio piu ampi di quelli che, nell'Esercizio della giurisdizione ordinaria spettano alla Corte di Cassazione, involgendo la cognizione non soltanto dei fatti necessari per l'accertamento di errore in procedendo, ma anche quelli che si presentino come indispensabili per la corretta applicazione delle norme tributarie sostanziali. Rientra percio tra le questioni devolute alla Competenza della commissione tributaria centrale la questione di fatto (nella specie il requisito della "novita" dell'impresa) concernente i presupposti dell'esenzione decennale dalle imposte dirette sui redditi prevista dall'art 8 della legge 29 luglio 1957, n 635, in favore delle nuove attivita artigiane e delle nuove piccole industrie sorte nelle localita economicamente depresse indicate nella stessa legge.*
Riferimenti normativi: Legge 29/07/1957 num. 635 art. 8, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 26 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)