Sez. 1, Sentenza n. 2556 del 03/05/1979 (Rv. 398886 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - DECISIONE DEL RICORSO - IN GENERE - POTERI.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - DECISIONE DEL RICORSO - IN GENERE - POTERI.*
I poteri della commissione tributaria centrale, quali risultano dall'art 26 del DPR 26 ottobre 1972, n 636, sulla revisione della disciplina del contenzioso tributario, sono piu ampi di quelli che, nell'Esercizio della giurisdizione ordinaria, spettano alla Corte di Cassazione, involgendo la cognizione non soltanto dei fatti necessari per l'accertamento di errores in procedendo, ma anche quei fatti che si presentino indispensabili per la corretta applicazione delle norme tributarie sostanziali, ad eccezione delle questioni di fatto relative alla misura delle pene pecuniarie ed alla valutazione estimativa. (Conf 4195/78, mass n 393824).*
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)