Sez. 2, Sentenza n. 2573 del 12/04/1983 (Rv. 427440 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - PAGAMENTO - IN GENERE - ADEMPIMENTO PARZIALE - RIFIUTO O ACCETTAZIONE DEL COMMITTENTE - CONSEGUENZE.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - PAGAMENTO - IN GENERE - ADEMPIMENTO PARZIALE - RIFIUTO O ACCETTAZIONE DEL COMMITTENTE - CONSEGUENZE.*
Nel contratto d'appalto il committente può rifiutare l'adempimento parziale (art. 1181 cod. civ.) oppure accettarlo, secondo la propria convenienza, sicché, quand'anche la parziale o inesatta esecuzione del contratto sia tale da giustificarne la risoluzione, ciò non impedisce al committente stesso di trattenere la parte di manufatto realizzato e di provvedere direttamente al completamento e alla eliminazione degli eventuali difetti riscontrati, chiedendo poi (al giudice) il risarcimento dei danni, che può tradursi in una riduzione del prezzo pattuito, tenuto conto sia del valore della opera ineseguita che dell'ammontare delle spese sostenute dal suddetto, previo, se del caso, espletamento dei necessari incombenti istruttori.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1181, Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1668
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)