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Sez. 2, Sentenza n. 3786 del 17/02/2010 (Rv. 611321 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - PAGAMENTO - IN GENERE | Adempimento parziale da parte dell'appaltatore - Rifiuto o accettazione del committente - Conseguenze - Imputabilità della parziale esecuzione al committente - Effetti.
Stato
decisa il 2010-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611321-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - PAGAMENTO - IN GENERE

Nel contratto d'appalto il committente può rifiutare, ai sensi dell'art. 1181 cod. civ., l'adempimento parziale oppure accettarlo e, anche se la parziale esecuzione del contratto sia tale da giustificarne la risoluzione, può trattenere la parte di manufatto realizzata e provvedere direttamente al suo completamento, essendo, poi, legittimato a chiedere in via giudiziale che il prezzo sia proporzionalmente diminuito e, in caso di colpa dell'appaltatore, anche il risarcimento del danno. Correlativamente, nel caso in cui la parziale esecuzione del contratto sia imputabile al committente che l'abbia espressamente o tacitamente accettata, l'appaltatore ha il diritto di invocare, secondo la propria convenienza, la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno, ovvero il pagamento del prezzo proporzionalmente ridotto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1181, Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1668

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)