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Sez. 5, Sentenza n. 34379 del 11/07/2025 Ud. (dep. 22/10/2025) Rv. 288800-03

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Intercettazioni con captatore informatico - Autorizzazione relativa a reati di criminalità organizzata iscritti prima del 1 settembre 2020 - Disciplina di cui all'art. 267, comma 1, cod. proc. pen. come modificato dall’art. 4 del d.lgs. n. 216 del 2017 - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-07-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288800-03

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE

In tema di intercettazioni mediante utilizzo di "captatore informatico", la previsione dell'art. 267, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 4 del d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 - che impone di indicare nel decreto di autorizzazione le "ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini" - si applica, a norma dell'art. 9, d.lgs. cit., come modificato, da ultimo, dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, ai soli procedimenti iscritti dal 1 settembre 2020, con la conseguenza che i procedimenti in materia di criminalità organizzata iscritti anteriormente a tale data, per il principio "tempus regit actum", sono soggetti alla disciplina previgente che, secondo l'interpretazione fornita dalla sentenza delle Sezioni Unite, n. 26889 del 2016, non prevede uno specifico onere motivazionale.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 13 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 art. 1, Decreto Legisl. 29/12/2017 num. 216 art. 9, Decreto Legisl. 30/04/2020 num. 28 art. 1 com. 1 lett. B, Legge 25/06/2020 num. 70 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)