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Sez. L, Sentenza n. 10515 del 25/10/1997 (Rv. 509254 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO | (TUTELA REALE) - Accertamento della permanenza del rapporto e condanna al pagamento delle retribuzioni - Formazione del giudicato con riferimento all'epoca del licenziamento - Rilevanza - Fatti o atti successivi idonei a risolvere il rapporto - Fattispecie relativa ad un secondo licenziamento.
Stato
decisa il 1997-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509254-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO

L'ordine di reintegrazione del lavoratore subordinato illegittimamente licenziato, emesso dal giudice ex art. 18 dello Stat. lav. (legge n. 300/70), costituisce una condanna (generica) del datore di lavoro all'adempimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (e quindi ad adeguare la situazione di fatto a quella di diritto rappresentata, senza identificarsi con essa, dalla riattivazione del normale presupposto dell'esecuzione del rapporto) ed altresì contiene l'accertamento dell'inidoneità del licenziamento ad estinguere il rapporto stesso al momento in cui è stato intimato; accertamento questo che però non si estende anche ad intervalli di tempo successivi, sicché l'ordine di reintegrazione e la condanna al pagamento delle retribuzioni per il periodo successivo al recesso datoriale restano condizionati alla permanenza del rapporto dopo il licenziamento e alla possibile incidenza di ulteriori (e successivi) fatti o atti idonei a determinare la risoluzione del rapporto stesso. Consegue che - ove sia intervenuto, nelle more del giudizio e prima dell'ordine di reintegrazione, un secondo licenziamento intimato per ragioni diverse e per fatti successivi, la cui legittimità risulti successivamente accertata con sentenza passata in giudicato - il lavoratore non può far valere il primo giudicato formatosi in ordine all'illegittimità del primo licenziamento, assumendo che l'ordine di reintegrazione (emesso dopo il secondo licenziamento) contenga anche l'accertamento dell'attualità del rapporto e quindi travolga anche l'accertamento (definitivo in ragione del secondo giudicato) dell'idoneità del secondo licenziamento a risolvere il rapporto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)