Sez. L, Sentenza n. 22735 del 04/10/2013 (Rv. 628007 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Accertamento della permanenza del rapporto e condanna all'adempimento degli obblighi derivanti dal rapporto - Fatti o atti successivi al licenziamento illegittimo e idonei a risolvere il rapporto - Rilevanza - Fattispecie in materia di domanda di prepensionamento successiva alla reintegra.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)
In materia di tutela reale del posto di lavoro, l'ordine di reintegrazione, che costituisce condanna generica all'adempimento degli obblighi derivanti dal rapporto e contiene, altresì, pronuncia di accertamento di inidoneità del licenziamento ad estinguere il rapporto nel momento in cui è stato intimato, resta condizionato, per entrambi i detti profili, alla permanenza effettiva del rapporto di lavoro dopo il recesso e, quindi, alla possibile incidenza di ulteriori atti o fatti idonei a determinare l'estinzione del rapporto stesso. (In applicazione di tale principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che il rapporto di lavoro fosse cessato a seguito della richiesta di prepensionamento presentata dal lavoratore in data successiva alla reintegrazione e quindi accettata dal datore di lavoro).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 com. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)