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Sez. 2, Sentenza n. 20155 del 18/09/2006 (Rv. 592065 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER PIANTAGIONI DI ALBERI - A DISTANZA ILLEGALE - IN GENERE | Canneti - Assimilazione agli arbusti - Configurabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2006-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592065-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER PIANTAGIONI DI ALBERI - A DISTANZA ILLEGALE - IN GENERE

In tema di distanza delle piante dal confine, i canneti vanno assimilati agli arbusti e non alle piante di alto o medio fusto; la loro altezza, pertanto, è del tutto irrilevante, ai sensi dell'art.892, primo comma n.3, cod. civ., rispetto alla distanza da osservare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 892 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)