Sez. 2, Sentenza n. 164 del 08/01/1981 (Rv. 410563 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER PIANTAGIONI DI ALBERI - CRITERI DI MISURAZIONE - SIEPI FORMATE DA PIANTE BASSE E SIEPI FORMATE DI ALBERI DI ALTO E MEDIO FUSTO - DISCIPLINA RISPETTIVAMENTE APPLICABILE.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER PIANTAGIONI DI ALBERI - CRITERI DI MISURAZIONE - SIEPI FORMATE DA PIANTE BASSE E SIEPI FORMATE DI ALBERI DI ALTO E MEDIO FUSTO - DISCIPLINA RISPETTIVAMENTE APPLICABILE.*
Ai fini della distanza dal confine, l'art 892 cod civ, distingue le siepi formate da arbusti, da piante basse, da canneti, eccetera, con esclusione degli alberi di alto e medio fusto, che cosi individuate per la loro composizione morfologica vanno tenute a mezzo metro dal confine, dalle siepi costituite da alberi di alto e medio fusto- purche oggetto di periodica recisione vicino al ceppo, che impedisce la crescita in altezza e la favorisce in larghezza, rendendo cosi possibile l'avvicinamento dei rami e dei vari alberi e la formazione della protezione o barriera contro gli agenti esterni - le quali devono osservare la distanza di un metro dal confine. (nella specie, i giudici del merito avevano ritenuto applicabile la distanza di un metro dal confine ad una siepe formata da alberi di alto fusto del tipo cipressus arizonica conica, periodicamente recisi vicino al ceppo. Il SC ha confermato la statuizione, enunciando il principio che precede). (V 4255/80, mass n 408126; (V 2084/65, mass nn 313961, 313964, 313965).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 892 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)