diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 10725 del 06/07/1981 Ud. (dep. 28/11/1981) Rv. 151174 - 01

ISTRUZIONE PENALE - IN GENERE - DIFESA E DIFENSORI - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA (AVVISO DI PROCEDIMENTO) - OBBLIGO - MOMENTO IN CUI SORGE L'OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE.*
Stato
decisa il 1981-07-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151174-01

ISTRUZIONE PENALE - IN GENERE - DIFESA E DIFENSORI - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA (AVVISO DI PROCEDIMENTO) - OBBLIGO - MOMENTO IN CUI SORGE L'OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE.*

L'Obbligo dell'avviso di procedimento, di cui all'art. 304 cod. proc. pen., sorge nell'istruzione preliminare nel momento nel quale il pubblico ministero raggiunge l'acquisizione di elementi probatori o indizianti tali da indicare chiaramente la persona contro cui si deve procedere per un determinato illecito penale. (V mass n 149238 e massime ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)