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Sez. 2, Sentenza n. 5604 del 19/01/1981 Ud. (dep. 06/06/1981) Rv. 149238 - 01

ISTRUZIONE PENALE - DIFESA E DIFENSORI - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - IN GENERE - OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA (AVVISO DI PROCEDIMENTO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-01-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/149238-01

ISTRUZIONE PENALE - DIFESA E DIFENSORI - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - IN GENERE - OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA (AVVISO DI PROCEDIMENTO - CONDIZIONI.*

Perché sorga l'Obbligo della comunicazione giudiziaria non basta l'esistenza di una situazione di fatto suscettibile di indagini penalmente rilevanti, ma occorre che il giudice sia in possesso di elementi che portino ad attribuire la responsabilità penale ad un dato soggetto nei confronti del quale, pertanto, si debbono compiere Atti istruttorii diretti a precisare tale responsabilità. (Conf. Mass. N. 144659; (Conf. Mass. N. 144422 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 78 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 184, Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 390 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)