Sez. 2, Sentenza n. 4379 del 04/08/1982 (Rv. 422364 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'INTERPRETAZIONE DI UNA DOMANDA GIUDIZIALE AL FINE DI STABILIRE LA NECESSITÀ DELLA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'INTERPRETAZIONE DI UNA DOMANDA GIUDIZIALE AL FINE DI STABILIRE LA NECESSITÀ DELLA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO.*
L'interpretazione della domanda giudiziale è riservata al giudice del merito ed è sindacabile in Sede di legittimità solo nel caso che il giudice nell'indagare sulla effettiva intenzione della parte, che propone l'Azione, tralasci di esaminare deduzioni da questa svolte sia nell'atto introduttivo del giudizio che successivamente, che siano comunque rilevanti ai fini della individuazione del suo concreto contenuto. (nella specie, la Corte suprema ha confermato la decisione dei giudici del merito che per l'ipotesi di un proprietario di fondo confinante con il Demanio marittimo, che aveva agito nei confronti del concessionario del Demanio stesso per ottenere il rilascio del terreno che questi aveva arbitrariamente occupato, aveva escluso la necessità dell'integrazione del contraddittorio, ex art. 102 cod. proc. civ., nei confronti dell'ente titolare del Demanio, interpretando la domanda nel senso che l'attore aveva richiesto la precisazione dei confini del proprio fondo solo ai fini di una revindica e del suo effetto restitutorio).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Navig. art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)