Sez. 5, Sentenza n. 426 del 10/03/1971 Ud. (dep. 05/06/1971) Rv. 118250 - 01
IMPUTABILITA - VIZIO DI MENTE - PARZIALE - TOTALE - CAUSA PATOLOGICA - NECESSITA - ANOMALIE DEL CARATTERE E DEL SENTIMENTO - VIZIO DI MENTE - ESCLUSIONE.*
IMPUTABILITA - VIZIO DI MENTE - PARZIALE - TOTALE - CAUSA PATOLOGICA - NECESSITA - ANOMALIE DEL CARATTERE E DEL SENTIMENTO - VIZIO DI MENTE - ESCLUSIONE.*
La infermita mentale deve sempre dipendere da una causa patologica, tale da alterare i processi della intelligenza e della volonta, con annientamento o notevole diminuzione della capacita d'intendere e di volere. Esulano, pertanto, dalla nozione di essa tutte quelle anomalie, in genere, del carattere, del sentimento che, pure influendo sul processo di Determinazione o d'inibizione, non sono tali da alterare l'anzidetta capacita, la quale deve essere intesa come idoneita del soggetto a valutare il significato e gli effetti della propria condotta, e ad autodeterminarsi, nella selezione di molteplici motivi che esercitano nella sua coscienza una particolare spinta o una qualsiasi inibizione, dirette l'una a concretare, l'altra a paralizzare l'impulso dell'Azione. (Conf 115979, 115807, anno 1970, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)