Sez. 1, Sentenza n. 2837 del 21/10/1977 Ud. (dep. 16/03/1978) Rv. 138283 - 01
IMPUTABILITA - VIZIO DI MENTE - IN GENERE - PARZIALE - TOTALE - PERSONALITA PSICOPATICHE - INCIDENZA SULLA CAPACITA DI INTENDERE O DI VOLERE - ESCLUSIONE.*
IMPUTABILITA - VIZIO DI MENTE - IN GENERE - PARZIALE - TOTALE - PERSONALITA PSICOPATICHE - INCIDENZA SULLA CAPACITA DI INTENDERE O DI VOLERE - ESCLUSIONE.*
Ai fini della sussistenza del vizio parziale o totale di mente, la infermita mentale deve dipendere sempre da una causa patologica tale da alterare i processi dell'intelligenza o della volonta. La personalita psicopatica del tipo "distimico" (cicloide) o del tipo "ipertimico" costituisce una semplice alterazione del carattere e rientra nell'ampio gruppo delle "personalita abnormi" che lasciano perfettamente integra la capacita mentale, anche e segnatamente ai fini della imputabilita penale, a differenza di quanto accade per gli "psicotici", persone dall'encefalo malato e quindi veri e propri insani di mente a causa di una alterazione patologica. Il concetto di "psicopatia" non si identifica, infatti, con quello di "psicosi", vera e propria malattia mentale che incide, annullandola, sulla sfera intellettiva e volitiva dell'individuo che ne e affetto. (sulla nozione di anomalia, non integrante il vizio di mente, (V mass n 137626; (V mass n 132677; (V mass n 129945; (V mass n 128152; (V mass n 126764; (V mass n 125989; (V mass n 123457; (V mass n 121946; (V mass n 120600; (V mass n 118792; (V mass n 118250; (V mass n 118063; (V mass n 117365; (V mass n 115979; (V mass n 115807; (V mass n 112087; (V mass n 109084; (V mass n 109006; (V mass n 108716; (V mass n 108599; (V mass n 107186; (V mass n 105799).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)