Sez. 5, Sentenza n. 8742 del 21/04/1999 Ud. (dep. 08/07/1999) Rv. 214648 - 01
AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1988) - QUERELA - DICHIARAZIONE E FORMA | Autenticazione della sottoscrizione della querela non presentata personalmente - Autentica del difensore nominato formalmente o tacitamente - Nomina tacita - Elementi da cui può desumersi.
AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1988) - QUERELA - DICHIARAZIONE E FORMA
La querela inviata per posta o presentata da un incaricato deve essere munita, a norma dell'articolo 337, comma primo, cod.proc.pen., dell'autenticazione della sottoscrizione da soggetto a ciò legittimato e, quindi, ai sensi dell'articolo 39 disp. att., anche dal difensore, nominato formalmente, con atto precedente o contestuale, ovvero tacitamente. La nomina tacita può essere desunta dalla stessa attività di autenticazione, dall'elezione di domicilio del querelante presso lo studio dell'avvocato, dalla presentazione dell'atto all'autorità competente ad opera del legale, dall'attività difensiva della parte svolta nel successivo giudizio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 337 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 337 com. 1 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 39 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)