Sez. 6, Sentenza n. 49131 del 03/10/2003 Cc. (dep. 22/12/2003) Rv. 227444 - 01
AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1988) - QUERELA - DICHIARAZIONE E FORMA | Sottoscrizione - Autenticazione da parte del difensore non espressamente nominato - Validità - Esclusione.
AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1988) - QUERELA - DICHIARAZIONE E FORMA
In tema di querela, affinché si configuri il potere eccezionale di autenticazione previsto in generale dall'art. 39 disp. att. cod. proc. pen. ed in specie, dall'art. 337 primo comma cod. proc. pen., è indispensabile la premessa della qualifica di difensore di una parte individuata: tale qualità peraltro non può discendere se non da una investitura, collegata ad adeguata manifestazione di volontà rivestita degli apparenti requisiti formali, onde in nessun caso è configurabile una prova presuntiva dell'incarico desunta da determinati comportamenti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 337 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 337 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 39 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 39 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)