diritto.io

Sez. 1, Ordinanza n. 2200 del 02/02/2026 (Rv. 677668-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE | Sovraindebitamento - Liquidazione del patrimonio - Provvedimento di nomina o sostituzione del liquidatore - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento. FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - REVOCA - In genere. IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2026-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677668-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE

In tema di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato ex artt. 14 ter e ss. della l. n. 3 del 2012, il provvedimento reso dal tribunale in sede di reclamo sulla nomina o sostituzione del liquidatore non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., poiché non ha natura decisoria su posizioni di diritto soggettivo, ma è funzionale alla tutela dell'interesse pubblicistico al più corretto svolgimento della procedura concorsuale.

Costituzione art. 111, Legge 27/01/2012 num. 3 art. 14 ter CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 28, Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 24/09/2014 num. 202 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)